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D.P.R. 645/1958

Art. 269 — Applicazione delle sanzioni a carico delle aziende di credito La pena pecuniaria stabilita dai commi primo e …

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/269parte di D.P.R. 645/1958
Art. 269. Applicazione delle sanzioni a carico delle aziende di credito La pena pecuniaria stabilita dai commi primo e terzo dell'art. 257 e' applicata con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro. I provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 257 sono adottati, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

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