D.P.R. 645/1958
Art. 215 — Procedure delegate L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'…
Art. 215. Procedure delegate L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta e' dovuta, richiede, tramite gli uffici delle imposte oppure direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere. L'esattore delegato procede alla notificazione dello avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore e' obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente sul detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne da' notizia immediata al delegante. Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il giorno successivo a quello in cui sono state riscosse.
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