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D.P.R. 645/1958

Art. 216 — Spese dell'esecuzione Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del cre…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/216parte di D.P.R. 645/1958
Art. 216. Spese dell'esecuzione Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze. Nel caso previsto dall'art. 215 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.

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