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D.P.R. 645/1958

Art. 214 — Obbligo di informazioni L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne …

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/214parte di D.P.R. 645/1958
Art. 214. Obbligo di informazioni L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di lire 500, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.

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