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D.P.R. 547/1955

Art. 398 — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facolta', con proprio decreto, sentita la Commissione co…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/398parte di D.P.R. 547/1955
Art. 398. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facolta', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli stessi. Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministro ha facolta', sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro. I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresi' le modalita' per l'esercizio delle verifiche e dei controlli.

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