D.P.R. 547/1955
Art. 397 — Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti gia' installate alla data di entrata in…
Art. 397. Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti gia' installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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