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D.P.R. 547/1955

Art. 397 — Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti gia' installate alla data di entrata in…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/397parte di D.P.R. 547/1955
Art. 397. Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti gia' installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza.

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