D.P.R. 547/1955
Art. 399 — Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatt…
Art. 399. Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatti verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli sono stati effettuati o devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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