D.P.R. 547/1955
Art. 335 — Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilita' di scariche elettrostatiche, …
Art. 335. Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilita' di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni; b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche elettrostatiche che si possano produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni. Essi debbono pero' essere tali da non dare luogo alla produzione di scintille; c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuita' e per tutta l'estensione della rete, degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni; d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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