Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 334
D.P.R. 547/1955

Art. 334 — E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche contemplate ne…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/334parte di D.P.R. 547/1955
Art. 334. E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 333 Art. 335 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.