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D.P.R. 547/1955

Art. 336 — Le installazioni elettriche previste dagli articoli 320 a 332 devono essere sottoposte a verifica almeno una(…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/336parte di D.P.R. 547/1955
Art. 336. Le installazioni elettriche previste dagli articoli 320 a 332 devono essere sottoposte a verifica almeno una(volta ogni due anni.

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