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D.P.R. 547/1955

Art. 333 — Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 dev…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/333parte di D.P.R. 547/1955
Art. 333. Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.

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