D.P.R. 547/1955
Art. 332 — Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica puo' essere effettuata solo dall'ester…
Art. 332. Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica puo' essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 e' ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti. Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antidemagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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