D.P.R. 795/1948
Art. 71 — Sino a quando non sara' diversamente disposto, restano ferme, per la registrazione internazionale dei marchi,…
Art. 71. Sino a quando non sara' diversamente disposto, restano ferme, per la registrazione internazionale dei marchi, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 28 dicembre 1902, n. 561, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e di questo regolamento.
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