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D.P.R. 795/1948

Art. 72 — Il Ministro per l'industria e il commercio ha facolta' di stabilire, con proprio decreto, i modelli in confor…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/72parte di D.P.R. 795/1948
Art. 72. Il Ministro per l'industria e il commercio ha facolta' di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformita' dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti per marchi. In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

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