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D.P.R. 795/1948

Art. 70 — Art. 7, comma terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/70parte di D.P.R. 795/1948
Art. 70. (Art. 7, comma terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). I fascicoli del Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono inviati gratuitamente agli uffici e agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero dell'industria e del commercio. Sono inviati anche, in scambio, agli uffici dei brevetti di altri Stati. Agli uffici e agli enti di cui al primo comma saranno altresi' inviati, del pari gratuitamente, i fascicoli del bollettino dell'ufficio internazionale di Berna Les Marques Internationales contenenti l'indicazione dei marchi registrati internazionalmente, man mano che i fascicoli stessi perverranno.

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