D.P.R. 795/1948
Art. 34 — Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 34. (Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo posta per plico raccomandato. Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l'ufficio provvede a norma dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
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