D.P.R. 795/1948
Art. 33 — Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 33. (Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Ogni partecipazione al richiedente, o al suo incaricato, con invito a completare o a regolarizzare la documentazione, e' fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta. Il termine puo' variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest'ultimo termine, le eventuali proroghe. La richiesta di proroga deve essere motivata.
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