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D.P.R. 795/1948

Art. 35 — Art. 6, comma primo e secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/35parte di D.P.R. 795/1948
Art. 35. (Art. 6, comma primo e secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Il registro dei brevetti per marchi, di cui all'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, deve essere firmato per ogni pagina dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti o da un funzionario da lui delegato. Il registro deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti: 1) numero d'ordine del brevetto; 2) ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero di ordine della domanda; 3) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di societa', di associazione o di ente morale; 4) un esemplare della riproduzione del marchio; 5) l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio e' destinato a contraddistinguere; 6) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero; 7) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorita' per la protezione temporanea in Esposizioni; 8) data della concessione del brevetto. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonche' degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

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