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D.P.R. 795/1948

Art. 27 — Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/27parte di D.P.R. 795/1948
Art. 27. (Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Gli uffici provinciali dell'industria e del commercio, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio centrale dei brevetti, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale stesa su carta semplice. La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti uffici provinciali.

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