D.P.R. 795/1948
Art. 27 — Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 27. (Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Gli uffici provinciali dell'industria e del commercio, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio centrale dei brevetti, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale stesa su carta semplice. La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti uffici provinciali.
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