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D.P.R. 795/1948

Art. 26 — Art. 5, comma secondo, n. 1, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/26parte di D.P.R. 795/1948
Art. 26. (Art. 5, comma secondo, n. 1, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Il deposito della domanda di brevetto non puo' essere ricevuto se alla domanda non siano uniti: a) un esemplare, almeno, della dichiarazione di protezione del marchio; b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte; c) la marca da bollo per il brevetto; d) la procura o la lettera d'incarico, o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando la domanda non sia sottoscritta dal richiedente.

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