D.P.R. 795/1948
Art. 28 — Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 28. (Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). I verbali pervenuti all'Ufficio centrale dei brevetti dagli uffici provinciali dell'industria e del commercio, e quelli redatti dallo stesso Ufficio centrale, debbono essere annotati nel registro delle domande di cui all'art. 25 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. Il registro deve contenere: 1) l'indicazione dell'ufficio che ha steso il verbale di deposito; 2) il numero del verbale e il giorno e l'ora di deposito della domanda; 3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia; 4) l'indicazione degli estremi del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno, e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso. L'Ufficio centrale dei brevetti prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda.
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