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D.P.R. 795/1948

Art. 2 — Art. 2 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/2parte di D.P.R. 795/1948
Art. 2. (Art. 2 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli uffici provinciali dell'industria e del commercio. Sulle domande non depositate in uno degli uffici indicati nel comma precedente o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 25 non viene adottato alcun provvedimento.

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