D.P.R. 795/1948
Art. 2 — Art. 2 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 2. (Art. 2 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli uffici provinciali dell'industria e del commercio. Sulle domande non depositate in uno degli uffici indicati nel comma precedente o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 25 non viene adottato alcun provvedimento.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera f) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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