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D.P.R. 795/1948

Art. 3 — Art. 2 lett. a

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/3parte di D.P.R. 795/1948
Art. 3. (Art. 2 lett. a), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). La domanda deve contenere: 1) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti; 2) l'indicazione succinta degli estremi del marchio; 3) l'indicazione del genere dei prodotti o merci che il marchio e' destinato a contraddistinguere. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' marchi.

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