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D.P.R. 795/1948

Art. 1

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/1parte di D.P.R. 795/1948
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa Art. 1. (Art. 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). La domanda di brevetto per marchio di impresa puo' essere fatta, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, societa', associazioni ed enti morali, ed anche da piu' individui collettivamente che intendano usare lo stesso marchio. La domanda fatta da una societa', da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della societa' o dell'ente.

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