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Decreto legislativo 66/2010

Art. 965 — Proroga della durata dei corsi

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/965parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 965. Proroga della durata dei corsi 1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri al quale e' stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

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