Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 966
Decreto legislativo 66/2010

Art. 966 — Ufficiali piloti

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/966parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 966. Ufficiali piloti 1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'. 2. Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 965 Art. 967 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.