Decreto legislativo 66/2010
Art. 964 — Ammissione ai corsi di specializzazione
Art. 964. Ammissione ai corsi di specializzazione 1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
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