Decreto legislativo 66/2010
Art. 395 — Precettazione
Art. 395. Precettazione 1. L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione. 2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui e' stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene precettato. 3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
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