Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 395
Decreto legislativo 66/2010

Art. 395 — Precettazione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/395parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 395. Precettazione 1. L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione. 2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui e' stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene precettato. 3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 394 Art. 396 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.