Decreto legislativo 66/2010
Art. 394 — Obbligo di dare indicazioni
Art. 394. Obbligo di dare indicazioni 1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, e' in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, da' le indicazioni richiestegli dall'autorita', secondo le modalita' e nel termine da essa stabiliti.
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