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Decreto legislativo 66/2010

Art. 396 — Cose deteriorabili

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Art. 396. Cose deteriorabili 1. Se vi e' pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne da' avviso, anche telegrafico, all'autorita' precettante; se entro tre giorni dall'avviso non e' ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilita' delle cose precettate.

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