Decreto legislativo 66/2010
Art. 1008 — Collocamento nella riserva
Art. 1008. Collocamento nella riserva 1. Il personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria: a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. 2. Nei casi di cui al comma 1 il militare e' collocato direttamente nella categoria della riserva.
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