Decreto legislativo 66/2010
Art. 1007 — Cessazione dal congedo illimitato
Art. 1007. Cessazione dal congedo illimitato 1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto: a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta'; b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
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