Decreto legislativo 66/2010
Art. 1009 — Permanenza nella riserva
Art. 1009. Permanenza nella riserva 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore. 2. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 3. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
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