Decreto legislativo 128/2003
Art. 8 — Consiglio tecnico-scientifico
Art. 8. Consiglio tecnico-scientifico 1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia. Il consiglio tecnico-scientifico: a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali; b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale; c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale. 2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti, scienziati anche stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui quattro designati dal presidente medesimo, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministro delle comunicazioni ed uno designato dal Ministro degli affari esteri. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
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