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Decreto legislativo 128/2003

Art. 7 — Consiglio di amministrazione

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/04/128/art/7parte di Decreto legislativo 128/2003
Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico; b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento; c) delibera i regolamenti dell'agenzia; d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti; e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il comitato di valutazione, e il direttore generale; f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione; g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate; h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici; i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilita'; l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia. 2. Il consiglio e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, da sette componenti, scelti tra personalita' di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

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