Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 128/2003Art. 9
Decreto legislativo 128/2003

Art. 9 — Collegio dei revisori dei conti

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/04/128/art/9parte di Decreto legislativo 128/2003
Art. 9. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato. Note all'art. 9: - L'art. 2403 del codice civile cosi' recita: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 prevede: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.».

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 128/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.