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Decreto legislativo 93/2003

Art. 13 — Effetti su taluni contratti e diritti

ELI /it/decreto-legislativo/2003/04/09/93/art/13parte di Decreto legislativo 93/2003
Art. 13. Effetti su taluni contratti e diritti 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: "Art. 67-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonche' di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente: a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica; b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente dalla legge italiana; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: "Art. 78-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonche' di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente: a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica; b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente dalla legge italiana; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.".

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