Decreto legislativo 93/2003
Art. 12 — Informazione regolare dei creditori
Art. 12. Informazione regolare dei creditori 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-ter e' inserito il seguente: "Art. 66-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie. 2. L'ISVAP, qualora le autorita' degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-ter e' inserito il seguente: "Art. 77-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie. 2. L'ISVAP, qualora le autorita' degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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