Decreto legislativo 93/2003
Art. 14 — Diritti reali dei terzi
Art. 14. Diritti reali dei terzi 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-bis e' inserito il seguente: "Art. 67-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti: a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtu' di un pegno o di un'ipoteca; b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia; c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volonta' dell'avente diritto; d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-bis e' introdotto il seguente: "Art. 78-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti: a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtu' di un pegno o di un'ipoteca; b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia; c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volonta' dell'avente diritto; d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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