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Decreto legislativo 467/2001

Art. 19 — Investigazioni difensive

ELI /it/decreto-legislativo/2001/12/28/467/art/19parte di Decreto legislativo 467/2001
Art. 19. Investigazioni difensive 1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera g) e 28, comma 4, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni," sono sostituite dalle parole: "investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,". Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra in nota all'art. 4. - Per il testo dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra in nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra in nota all'art. 7. - Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra in nota all'art. 10.

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