Decreto legislativo 467/2001
Art. 18 — Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria
Art. 18. Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria 1. Nell'articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.". Nota all'art. 18: - Il testo vigente dell'art. 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 41 (Disposizioni transitorie). - 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003. 2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonche' per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998. 3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1. 4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. 5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante. 6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29. 7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti. 7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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