Decreto legislativo 467/2001
Art. 20 — Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 20. Codici di deontologia e di buona condotta 1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti, nonche' dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676. 2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali: a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una piu' ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato; b) necessari per finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalita' per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalita' di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili; c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni; d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalita' semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati; e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalita' per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato; f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in relazione all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini, prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirne la liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati. 4. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127. Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra in nota all'art. 11. - La legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali): "Art. 9 (Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali). - 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello neces-sario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica e' compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e puo' essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.". - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi supra in nota all'art. 4. - La raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. [91] 10, del 9 settembre 1991, concerne la comunicazione a terzi di dati personali detenuti da organismi pubblici. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, recante: "Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali": "Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. 3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. 5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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