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Decreto legislativo 215/2001

Art. 28 — Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/28parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 28. Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali 1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennita' relative rispettivamente ai livelli retributivi VIo e VIIo-bis nonche' le indennita' operative gia' previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennita' operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole, sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti. 4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento. 5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente. Note all'art. 28: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, v. nota all'art. 14. - Per i riferimenti alla legge 19 maggio 1986, n. 224, vedi nota all'art. 21. - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298: "3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1936, n. 224.". - La legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo: "Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.". - Il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, recante "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato", come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1982, n. 325; si riporta il testo dell'art. 4, comma 3: "Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se piu' favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni.".

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