Decreto legislativo 215/2001
Art. 29 — Disposizioni finali
Art. 29. Disposizioni finali 1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella "A" allenata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare. 2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 3. Nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifci corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unita' di personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto. 4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, puo' essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili nell'apposito Fondo. Nota all'art. 29: - Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, v. nota all'art. 6.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 29.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 215/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.