Decreto legislativo 215/2001
Art. 27 — Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
Art. 27. (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 12004, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.". Nota all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente. mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo. 4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b): a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo. 5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 27.
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