Decreto legislativo 215/2001
Art. 26 — Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari
Art. 26. Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. nonche' le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi. 2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 4. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Anna dei carabinieri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 298. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito. Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. "Art. 77 (Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro). - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata. I periodi di effettivo servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce a categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.". - La legge 3 maggio 1955, n. 370, recante: "Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1955, n. 112. - Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'art. 20. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota all'art. 24.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 5.1, 5-bis, dell'art. 26.
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