Decreto legislativo 215/2001
Art. 25 — Ufficiali delle forze di completamento
Art. 25. Ufficiali delle forze di completamento 1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali dei servizio permanente. 3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di eta'. 6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e' conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali. 7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne. c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 5, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819. 8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato. Nota all'art. 25: - La legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante: "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1955, n. 282; il titolo IV concerne: "Avanzamento degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva". - Per il testo degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'art. 20. - Per il testo degli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota all'art. 24. - Il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della regia Marina", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1932, n. 165. Le disposizioni comprese nel titolo II prevedono le condizioni speciali per la nomina ad ufficiale di complemento in ciascun ruolo della Marina militare; si riporta il testo dell'art. 4: "Art. 4. (art. 1o, comma terzo e quarto del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). - Puo' essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina. Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potra' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti). Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita' delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualita' di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla marina. Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.".
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2143, comma 1) la modifica dell'art. 25 comma 7.
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