Decreto legislativo 215/2001
Art. 22 — Ufficiali di complemento
Art. 22. (Ufficiali di complemento) 1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati: a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985; b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331. Nota all'art. 22: - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, si veda in nota all'art. 7.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 22.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 215/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.