Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 215/2001Art. 22
Decreto legislativo 215/2001

Art. 22 — Ufficiali di complemento

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/22parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 22. (Ufficiali di complemento) 1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati: a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985; b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331. Nota all'art. 22: - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, si veda in nota all'art. 7.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 215/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.