Decreto legislativo 215/2001
Art. 23 — Ufficiali in ferma prefissata
Art. 23. Ufficiali in ferma prefissata 1. A decorrere dal 1° Gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di un anno e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni; b) non abbiano superato il 38° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse. 3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale ai servizio incondizionato quale ufficiale. 5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali; b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari della corrispondente Arma o Corpo della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea; c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico. d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari, del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico. 7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. 8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudine necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sorto dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere c), e), f) e g), del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate e' necessario possedere i seguenti requisiti: a)-b) (omissis); c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; d) (omissis); e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare; g) essere in possesso di qualita' morali e di condotta incensurabili.". - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, s.o., si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f): "1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) (omissis); b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.". - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, s.o., si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f): "Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) (omissis); b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado overo di diploma di laurea; c) essere riconosciuti i possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; d) di essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.". - Per il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 20.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2140, comma 1, lettera a)) la modifica dell' art. 23, comma 4; (con l'art. 2140, comma 1, lettera b)) la modifica dell' art. 23, comma 5; (con l'art. 2140, comma 1, lettera c)…
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 5-bis, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 23.
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