Decreto legislativo 215/2001
Art. 21 — Ufficiali ausiliari
Art. 21. Ufficiali ausiliari 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forze armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo; b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. 2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da ammettere annualmente in servizio e' fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale. Nota all'art. 21: - La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante: "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1986, n. l25 - supplemento ordinario; si riporta il testo delle disposizioni comprese nei titoli II e III: "Titolo II NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE Art. 1. - Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facolta' di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti. 2. Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalita' di svolgimento di detti concorsi straordinari ai quali e' possibile partecipare prescindendo dai limiti d'eta' previsti dalle leggi in vigore. Art. 2. - 1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente e' fissato in 567 unita' e nel grado di capitano in 734 unita'. 2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' diminuita di un numero di unita' pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1. 3. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreche' abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado. 4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'art. 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'art. 24 della presente legge. 5. Ai predetti ufficiali si applicano, altresi', le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'art. 39 della presente legge. Titolo III NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA Art. 3. - 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa. 2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti: a) essere cittadini italiani; b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso; c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; d) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione; e) possedere le qualita' fisiche e psicoattitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari, di navigatori militari; f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela. 3. coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici. 4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza. Art. 4. - 1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, corsi di navigatore, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. 2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, corsi di navigatore, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio, corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado. 4. Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio, corsi di navigatore, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. Art. 5. - 1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. 2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, del brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare, navigatore militare. In tale qualita' sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori. 3. Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. Art. 6. - 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano, attitudine ad espletare mansioni di navigatore o quello di pilota militare, di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto. 2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni. 3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari. Art. 7. - 1. Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato. 2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. Art. 8. - 1. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa puo', previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente art. 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o il brevetto di navigatore militare, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. 2. I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a cio' ottemperato.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 21.
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